Indennità di accompagnamento

L’indennità di accompagnamento, o assegno di accompagnamento, è un sostegno economico statale pagato dall’Inps erogato agli invalidi civili totalmente inabili (100%) che non possono compiere gli atti quotidiani della vita, non deambulanti, che hanno bisogno di assistenza continuativa e che non siano ricoverati gratuitamente presso strutture pubbliche per più di un mese.
Per avere diritto a questa indennità, non collegata a limiti di reddito o alla composizione del nucleo familiare, il certificato di invalidità deve quindi avere indicato il codice 05 o 06.

L’importo dell’indennità di accompagnamento, pari a € 512,34 mensili per l’anno 2016, è erogato per 12 mensilità e viene aggiornato ogni anno dal Ministero dell’Interno.

L’indennità non è cumulabile con altre indennità simili (è possibile scegliere il sussidio più conveniente), non è subordinata a limiti di reddito o di età, non è reversibile, non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa e spetta anche in caso di ricovero a pagamento in strutture residenziali.

La sussistenza dei requisiti, il non essere ricoverato in strutture residenziali oppure l’essere ricoverato gratuitamente o a pagamento deve essere auto-dichiarata ogni anno, attraverso un’autocertificazione sul modello prestampato ICRIC01, inviato dall’Inps al domicilio.

Il modello deve essere restituito compilato entro il 31 marzo di ogni anno, anche via posta, alla propria ASL, al proprio Comune o alla Prefettura. In caso di ricovero a pagamento, per il 2003 è necessario allegare al modulo un’ulteriore autocertificazione attestante il nome e l’indirizzo della struttura di ricovero e l’ammontare della retta pagata.

L’indennità di accompagnamento spetta anche:
– ai ciechi assoluti. Per queste persone l’importo è maggiorato a € 899,38 mensili;
– alle persone che sono sottoposte a chemioterapia o a altre terapie in regime di day hospital e che non possono recarsi da sole all’ospedale (sentenza Corte di Cassazione n. 1705/99);
– ai bambini minorenni, incapaci di camminare senza l’aiuto di una persona e bisognosi di assistenza continua (sentenza della Corte di Cassazione n. 1377/2003);
– alle persone affette dal morbo di Alzheimer e dalla sindrome di Down.

L’indennità, invece, non spetta se l’assistenza non ha carattere continuo ma è finalizzata ad una emergenza temporanea.


Per richiedere il riconoscimento di invalidità e l’indennità è necessario presentare una domanda alla Commissione Medica per gli Invalidi Civili della ASL di residenza allegando il certificato di residenza o dichiarazione sostitutiva di certificazione, il Codice fiscale, il certificato del medico curante, che deve riportare la nota “Persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”.
Il modello della domanda è disponibile presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico, i Patronati, i sindacati e le Associazioni di categoria.


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